L.cost. 17 gennaio 2000, n. 1

Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero

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@ -313,6 +313,8 @@ Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per lesercizio del diritto di voto dei cittadini residenti allestero e ne assicura leffettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile e nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
#####Art. 49.