L.cost. 9 febbraio 1963, n. 2
Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione https://it.wikisource.org/wiki/L.cost._9_febbraio_1963,_n._2_-_Modificazioni_agli_articoli_56,_57_e_60_della_Costituzione https://it.wikipedia.org/wiki/Amintore_Fanfani https://it.wikipedia.org/wiki/Democrazia_Cristiana
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@ -360,16 +360,21 @@ Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
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Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
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#####Art. 56.
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La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in ragione di un deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila.
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La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di seicentotrenta.
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Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
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Solo eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
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La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
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#####Art. 57.
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Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
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A ciascuna Regione è attribuito un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila.
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Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
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Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei. La Valle d’Aosta ha un solo senatore.
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Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette. La Valle d’Aosta ha un solo senatore.
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La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
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#####Art. 58.
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I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.
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@ -382,7 +387,7 @@ Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
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Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
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#####Art. 60.
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La Camera dei deputati è eletta per cinque anni, il Senato della Repubblica per sei.
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La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
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La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
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@ -1065,3 +1070,4 @@ _Alcide De Gasperi_
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Visto, il Guardasigilli:
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_Giuseppe Grassi_
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