From 90d5118b119a5b9bb72cd805f3964cad1cca1923 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: "Aldo Moro (Democrazia Cristiana)" Date: Mon, 4 Jan 1971 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] L.cost. 22 novembre 1967, n. 2 Modificazioni dell'articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale https://it.wikisource.org/wiki/L.cost._22_novembre_1967,_n._2_-_Modificazioni_dell%27articolo_135_della_Costituzione_e_disposizioni_sulla_Corte_costituzionale https://it.wikipedia.org/wiki/Aldo_Moro https://it.wikipedia.org/wiki/Democrazia_Cristiana --- TESTO.md | 10 ++++++---- 1 file changed, 6 insertions(+), 4 deletions(-) diff --git a/TESTO.md b/TESTO.md index cf9ea5e..046406e 100644 --- a/TESTO.md +++ b/TESTO.md @@ -924,13 +924,15 @@ La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo da I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinarie ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio. -La Corte elegge il presidente tra i suoi componenti. +I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. -I giudici sono nominati per dodici anni, si rinnovano parzialmente secondo le norme stabilite dalla legge e non sono immediatamente rieleggibili. +Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. -L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento o d’un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. +La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice. -Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri eletti, all’inizio di ogni legislatura, dal Parlamento in seduta comune tra cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore. +L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. + +Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari #####Art. 136. Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.