L.cost. 2 ottobre 2007, n. 1
Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena di morte https://it.wikisource.org/wiki/L.cost._2_ottobre_2007,_n._1_-_Modifica_all%27articolo_27_della_Costituzione,_concernente_l%27abolizione_della_pena_di_morte https://it.wikipedia.org/wiki/Romano_Prodi https://it.wikipedia.org/wiki/Partito_Democratico_(Italia)
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TESTO.md
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@ -165,7 +165,7 @@ L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
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Le pene non possono consistere in trattamenti contrarî al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
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Le pene non possono consistere in trattamenti contrarî al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
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Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.
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Non è ammessa la pena di morte.
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#####Art. 28.
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#####Art. 28.
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I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
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I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
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