From bb511a728cf0e11d7cbbc388c35b8e0ae4ed89d6 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: "Giulio Andreotti (Democrazia Cristiana)" Date: Fri, 6 Mar 1992 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] L.cost. 6 marzo 1992, n. 1 Revisione dell'articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto https://it.wikisource.org/wiki/L.cost._6_marzo_1992,_n._1_-_Revisione_dell%27articolo_79_della_Costituzione_in_materia_di_concessione_di_amnistia_e_indulto https://it.wikipedia.org/wiki/Giulio_Andreotti https://it.wikipedia.org/wiki/Democrazia_Cristiana --- TESTO.md | 6 ++++-- 1 file changed, 4 insertions(+), 2 deletions(-) diff --git a/TESTO.md b/TESTO.md index 7181ada..3fb8dfb 100644 --- a/TESTO.md +++ b/TESTO.md @@ -494,9 +494,11 @@ I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge e Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari. #####Art. 79. -L’amnistia e l’indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere. +L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. -Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione. +La legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. + +In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge". #####Art. 80. Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.