L.cost. 4 novembre 1991, n. 1
Modifica dell'articolo 88, secondo comma, della Costituzione https://it.wikisource.org/wiki/L.cost._4_novembre_1991,_n._1_-_Modifica_dell%27articolo_88,_secondo_comma,_della_Costituzione https://it.wikipedia.org/wiki/Giulio_Andreotti https://it.wikipedia.org/wiki/Democrazia_Cristiana
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@ -572,7 +572,7 @@ Conferisce le onorificenze della Repubblica.
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#####Art. 88.
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#####Art. 88.
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Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
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Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
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Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato.
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Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.
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#####Art. 89.
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#####Art. 89.
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Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
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Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
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