L.cost. 6 marzo 1992, n. 1
Revisione dell'articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto https://it.wikisource.org/wiki/L.cost._6_marzo_1992,_n._1_-_Revisione_dell%27articolo_79_della_Costituzione_in_materia_di_concessione_di_amnistia_e_indulto https://it.wikipedia.org/wiki/Giulio_Andreotti https://it.wikipedia.org/wiki/Democrazia_Cristiana
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@ -494,9 +494,11 @@ I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge e
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Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.
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#####Art. 79.
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L’amnistia e l’indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere.
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L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
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Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione.
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La legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
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In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge".
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#####Art. 80.
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Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
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